Gli atti di garanzia stipulati ai fini della concessione delle dilazioni previste dalla presente legge sono soggetti ad imposta fissa di registro e sono esenti dalle tasse di bollo ed imposte ipotecarie.
Testo vigente dal 21 maggio 1951
Gli atti di garanzia stipulati ai fini della concessione delle dilazioni previste dalla presente legge sono soggetti ad imposta fissa di registro e sono esenti dalle tasse di bollo ed imposte ipotecarie.
Testo vigente dal 21 maggio 1951
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1951-05-19;322~art5 · fonte del testo