All'onere derivante dall'articolo 2 della presente legge si fara' fronte per lire 20 milioni a carico del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, per lire 15 milioni a carico del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1963-64 e per lire 385.000.000 con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 4 si fa fronte con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1963-64 e, corrispondentemente, dello stanziamento iscritto al capitolo 180 dello stato di previsione medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 29 novembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-11-10;1539~art5 · fonte su Normattiva