Art. 2 — Collaborazione con le autorità di vigilanza dei Paesi comunitari
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La Banca d'Italia puo' scambiare, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, informazioni con le autorita' competenti degli altri Paesi comunitari anche ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata. Inoltre, se previsto da accordi internazionali basati sulla reciprocita', la Banca d'Italia puo' procedere allo scambio di informazioni con le autorita' di controllo dei Paesi extracomunitari, nonche' stabilire che le disposizioni dei commi 3 e 6 dell'articolo 1 si applichino anche alle societa' e agli enti il cui capitale sia detenuto, direttamente ovvero attraverso societa' controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, da aziende e istituti di credito aventi sede in un Paese extracomunitario. I dati e le notizie ottenuti ai sensi della presente legge, anche a seguito di scambio di informazioni con autorita' di controllo di Paesi esteri, sono utilizzati ai soli fini della vigilanza su base consolidata e sono tutelati dal segreto d'ufficio.
Testo in vigore dal 19 aprile 1986 al 1 gennaio 1994
