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Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione

Art. 21

Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Abrogato dal 1 gennaio 1994

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2 versioni dal 1985

versione dal 5 marzo 1985versione dal 1 gennaio 1994
1985oggi
  1. 1 gennaio 1994 — oggiabrogatoper 33 anni
  2. 5 marzo 1985 — 1 gennaio 1994testo originarioper 9 anni

urn:nir:stato:legge:1985-02-27;49~art21 · fonte su Normattiva

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Riferimenti normativi

  • Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione
  • Titolo III – Finanziamento dei fondi e disposizioni finali
  • Artt. 20–24
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