Controllo delle partecipazioni bancarie

Art. 4 — Falsità nelle comunicazioni

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Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle societa' e degli enti esercenti attivita' finanziaria di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle societa' ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono puniti con le pene di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 19 aprile 1986 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-04-17;114~art4 · fonte del testo