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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Sono convalidati i decreti Reali 12 ottobre 1939-XVII, n. 1587, 3 novembre 1939-XVIII, n. 1720, 9 novembre 1939-XVIII, n. 1721 e 16 novembre 1939-XVIII, n. 1728, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1939-40.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a San Rossore, addi' 29 marzo 1940-XVIII

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Di Revel

[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 13 aprile 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-29;211~art1 · fonte del testo

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