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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.
[6]Sono convalidati i decreti Reali 6 maggio 1940-XVIII, n. 575, e 6 giugno 1940-XVIII, nn. 666 e 667, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1939-40. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 23 settembre 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE
[7]MUSSOLINI - DI REVEL
[8]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
