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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Sono convalidati i decreti Reali 6 novembre 1940-XIX, n. 1671; 16 novembre 1940-XIX, n. 1672; 25 novembre 1940-XIX, n. 1764, e 28 novembre 1940-XIX, n. 1765, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per te spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 17 marzo 1941-XIX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - LISSIA
[13]Visto:
[14](ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
[15]MUSSOLINI
Testo in vigore dal 19 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
