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[1]L'art. 14 della convenzione 2 febbraio 1926 e' sostituito dal seguente:
[2]«In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione, il Ministero delle comunicazioni corrispondera' alla Societa' il contributo annuo di esercizio di L. 12.800.000.
[3]«Il contributo verra' corrisposto a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19/20: il pagamento del saldo avra' luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.
[4]«La Societa' dovra' inviare al Ministero tutti quei documenti che le saranno richiesti, sia per la liquidazione delle rate mensili di contributo statale, sia per la liquidazione a saldo del contributo stesso».
Testo in vigore dal 19 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009
