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Sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, relativi agli insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario o che risultino occupati da professori i quali, superando l'esame di cui al successivo art. 3, ottengano di essere collocati nel ruolo transitorio ordinario di educazione fisica, di lingua straniera nella Scuola media o di lingua straniera o di disegno nella Scuola secondaria di avviamento professionale. Le cattedre degli Istituti tecnici femminili sono considerate corrispondenti ai posti di ruolo speciale transitorio esistenti nelle Scuole di magistero professionale per la donna con annesse Scuole professionali femminili, trasformate nei predetti Istituti ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782. Sono altresi' soppressi i posti di ruolo speciale transitorio relativi agli insegnamenti che si conferiscono per incarico, di cui alla tabella A annessa al citato decreto, che siano o si rendano vacanti per qualsiasi motivo. In luogo dei posti relativi ad insegnamenti per i quali e' prevista la cattedra di ruolo organico, soppressi ai sensi del precedente comma, sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.
Testo in vigore dal 10 settembre 1957 al 16 dicembre 2010
