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[1]In deroga all'art. 5 del decreta legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, i professori di ruolo speciale transitorio che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono trattenuti in servizio sino a che tale legge avra' avuto attuazione nei loro riguardi. Successivamente essi potranno chiedere di sostenere l'esame-colloquio previsto al precedente art. 3.
[2]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 gennaio 1960, n. 16
2La L. 15 gennaio 1960, n. 16 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'art. 13 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e' modificato nel senso che ai professori di ruolo speciale transitorio, i quali conseguono l'abilitazione prevista dallo art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, viene esteso, ai fini del collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli transitori ordinari cui aspirano, il beneficio della dispensa dall'esame-colloquio di cui all'art. 1 della richiamata legge 2 aprile 1958, n. 303".
Testo in vigore dal 21 febbraio 1960 al 16 dicembre 2010
