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Le cattedre di ruolo ordinario istituite con i decreti di cui al precedente articolo e quelle che saranno istituite negli Istituti tecnici femminili in luogo dei corrispondenti posti di ruolo speciale transitorio esistenti nelle Scuole di magistero professionale per la donna con annesse Scuole professionali femminili trasformate nei predetti Istituti ai sensi della legge 8 luglio 1956, numero 782, sono conferite mediante esame-colloquio che vertera' sui programmi di insegnamento delle discipline costituenti la cattedra a cui il candidato aspira, e le cui modalita' saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Analoghi esami-colloquio saranno indetti ai fini dell'iscrizione nei ruoli transitori ordinari di educazione fisica, di lingua straniera nella Scuola media e di lingua straniera e di disegno nelle Scuole secondarie di avviamento professionale rispettivamente istituiti ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, dell'art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 816, e del terzo comma dell'art. 34 della legge 22 aprile 1932, n. 490. La partecipazione all'esame-colloquio e' riservata ai professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra o all'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui aspirano e risultino forniti del relativo titolo di abilitazione. Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui al precedente comma che, per il posto occupato, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) siano in possesso della idoneita'; b) abbiano conseguito almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ciascuna di esse, in un concorso a cattedre, o siano in possesso del titolo di abilitazione, conseguito con una votazione non inferiore ai sette decimi per quegli insegnamenti per i quali non e' stato bandito alcun concorso dal 1945 in poi. Sono inoltre dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui al precedente comma che provengano, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario. Sono confermate le nomine nel ruolo speciale transitorio disposte d'intesa con il Governo militare alleato per le Scuole d'istruzione secondaria di Trieste, nei confronti di insegnanti vincitori dei rispettivi concorsi nazionali per titoli indetti ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127; e sono altresi' riconosciuti validi ad ogni effetto i criteri di valutazione stabiliti ai fini dei predetti concorsi nazionali dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, per le abilitazioni per esami e per le lauree e diplomi abilitanti.
Testo in vigore dal 10 settembre 1957 al 29 aprile 1958
