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Con le stesse modalita' e alle stesse condizioni previste nel precedente articolo sono conferite le cattedre di ruolo ordinario istituite nelle Scuole d'istruzione artistica. Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio delle Accademie di belle arti, dei Licei artistici, degli Istituti e Scuole d'arte, che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra cui aspirano e superato l'apposito esame previsto dal secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con modificazioni con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, nei casi in cui l'esame stesso e' richiesto, e gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori dei Conservatori di musica che abbiano superato il triennio di prova ed abbiano conseguito la conferma a stabile. Tale dispensa non si applica ai professori che insegnano materie letterarie e scientifiche.

Testo in vigore dal 10 settembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;799~art4 · fonte del testo