Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I professori di ruolo speciale transitorio che occupano posti relativi ad insegnamenti per i quali non e' prevista, ai sensi del secondo comma del precedente art. 1, l'istituzione di cattedre di ruolo ordinario o non esiste il corrispondente ruolo transitorio ordinario, possono partecipare all'esame-colloquio di cui all'art. 3 della presente legge per passare, nei limiti stabiliti dalla annessa tabella, in cattedre di ruolo ordinario o a posti di ruolo transitorio ordinario esistenti in altri tipi di scuola. Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio che, per la cattedra o per il posto di ruolo transitorio ordinario cui chiedono di passare, si trovino nelle condizioni previste nel terzo comma del precedente art. 3.

Testo in vigore dal 10 settembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;799~art5 · fonte del testo