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[1]Gli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per l'insegnamento di economia domestica nella scuola media e di disegno, di canto corale, di materie tecniche industriali e di materie tecniche agrarie nelle scuole secondarie di avviamento professionale, nonche' gli insegnanti tecnico-pratici collocati ai sensi del medesimo articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, nel ruolo speciale transitorio delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, sono iscritti d'ufficio nei ruoli ordinari della scuola media per le cattedre corrispondenti stabilite nella seguente tabella:

[2]Ruolo speciale Ruolo ordinario al quale e ammesso transitorio il passaggio

  • 1)Economia domestica; 1) Applicazioni tecniche femminili;
  • 2)disegno; 2) educazione artistica;
  • 3)canto corale; 3) educazione musicale;
  • 4)materie tecniche industria- 4) applicazioni tecniche li e agrarie(ruolo b); maschili (ruolo b);
  • 5)esercitazioni tecnico-pra- 5) applicazioni tecniche tiche a indirizzo marinaro. maschili (ruolo c).

Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;438~art1 · fonte del testo