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Gli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per l'insegnamento di stenografia, dattilografia e calligrafia nelle scuole secondarie di avviamento professionale sono iscritti d'ufficio in corrispondenti ruoli transitori ordinari, ferme restando le posizioni acquisite ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
