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Gli insegnanti di cui ai precedenti articoli sono inquadrati nei ruoli ordinari e nei ruoli transitori ordinari con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 6 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
