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Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, i quali non siano stati ancora collocati nei ruoli ordinari, possono chiedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il passaggio a tali ruoli per la cattedra corrispondente al posto occupato, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 799, modificato con legge 2 aprile 1958, n. 303, ed all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1960, n. 16. Il passaggio decorrera' ad ogni effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla presentazione della domanda.

Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;438~art5 · fonte del testo