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Il presidente del tribunale nella cui giurisdizione e' situata una sede secondaria, filiale, agenzia, rappresentanza o stabilimento di una, societa' avente sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranita', ovvero, in mancanza, il presidente del tribunale di Roma puo', nel caso in cui la maggioranza dei soci abbia la cittadinanza italiana e risieda in Italia o la maggioranza del capitale appartenga a cittadini italiani, autorizzare la convocazione dell'assemblea, in una localita' diversa, da quella in cui e' stabilita la sede sociale o nella quale per atto costitutivo o statuto debba farsi tale convocazione, su richiesta motivata degli organi sociali che, secondo l'atto costitutivo o lo statuto, hanno il potere di convocare l'assemblea. Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo adottate dalle assemblee delle societa' di cui al comma precedente debbono essere depositate e iscritte presso la cancelleria del tribunale della localita' in cui l'assemblea si e' riunita.
Testo in vigore dal 8 agosto 1949 al 22 dicembre 2008
