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La cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo - di seguito anche denominata "cooperazione allo sviluppo" - comprende le iniziative pubbliche e private programmate ed attuate nei modi previsti dalla presente legge, e dirette a favorire il progresso economico e sociale, tecnico e culturale di tali Paesi, in armonia con i loro programmi di sviluppo. Essa persegue obiettivi di solidarieta' tra i popoli, ispirandosi ai principi stabiliti dalle Nazioni Unite. La cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e' parte integrante delle relazioni economiche internazionali che l'Italia promuove, nel quadro della interdipendenza dello sviluppo di tutti i Paesi. I programmi e le iniziative specifiche di cooperazione devono conformarsi agli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale ed essere correlati con quelli della Comunita' economica europea e degli organismi internazionali.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art1 · fonte su Normattiva