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Art. 15 — Sezione speciale del Comitato consultivo

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Alla fornitura dei beni e dei servizi di cui alla lettera a) del precedente articolo 14; alla concessione dei contributi e delle sovvenzioni previsti dalle lettere c), d), f), g) ed i) dello stesso articolo 14 e dai successivi articoli 37 e 44, lettera a); alla programmazione della concessione di borse e di sussidi di cui alle lettere g) ed h), nonche' all'approvazione, alla revoca, alla conferma e alla modifica delle convenzioni di cui alle lettere a), f) e g) del richiamato articolo 14 ed ai successivi articoli 16 e 21, il direttore generale del Dipartimento provvede sentita una sezione speciale del Comitato consultivo costituita con decreto del Ministro degli affari esteri; essa e' composta di undici membri, tra i quali e' di diritto il rappresentante nel Comitato del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato). Gli altri membri sono scelti in modo da assicurare la rappresentanza di tutte, le componenti presenti nel Comitato consultivo. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, non puo' essere disatteso il parere della sezione speciale se non su motivata delibera del Comitato direzionale.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art15 · fonte su Normattiva