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Gli esperti, di cui all'articolo 14, sono tratti dalle seguenti categorie:

  • a)personale civile di ruolo dipendente dallo Stato o dagli enti pubblici, e personale militare in servizio permanente o delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto in servizio, ovvero volontario in ferma o rafferma;
  • b)personale assunto a tal fine dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato;
  • c)personale dipendente da enti ed organismi specializzati di cui all'articolo 16. Al personale specializzato di cui sopra puo' essere fornita, quando necessario, l'attrezzatura, indispensabile per l'adempimento dei propri compiti nei modi indicati dal precedente articolo 14.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art18 · fonte su Normattiva