Art. 19 — Doveri del personale inviato all'estero
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Il personale inviato in servizio all'estero e' tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alla dignita' del proprio compito, alle finalita' della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non puo' in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare. Il capo della rappresentanza italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attivita' di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza. Il capo della rappresentanza italiana competente per territorio vigila altresi' sul corretto svolgimento delle attivita' del personale italiano assunto alle dipendenze del Paese ospite o di organismi internazionali operanti nel Paese medesimo.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987
