Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Art. 20 — Personale alle dipendenze dei Paesi in via di sviluppo e di organismi internazionali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987. Leggi il testo vigente →

Per speciali esigenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero o con l'ente pubblico dal quale il personale dipende, puo' autorizzare il personale civile e militare, di cui alla lettera a) dell'articolo 18, nonche' il personale con contratto di diritto privato di cui alla lettera b) del medesimo articolo, ad assumere temporaneo impiego alle dirette dipendenze dei Paesi in via di sviluppo, o di enti ed organismi internazionali operanti per il progresso economico, sociale, tecnico e culturale di detti Paesi. Durante il servizio retribuito alle dipendenze del Paese straniero o dei suddetti enti ed organismi, cessa la corresponsione del trattamento a carico dello Stato o dell'ente italiano. Qualora il trattamento economico corrisposto dal Paese o dagli enti ed organismi di cui sopra sia inferiore al trattamento che spetterebbe al dipendente a carico dell'amministrazione in base alle disposizioni della presente legge, puo' essere attribuito al dipendente stesso un assegno integrativo pari alla differenza tra i suddetti trattamenti. Tale assegno e' riassorbito con gli eventuali miglioramenti disposti dal Paese straniero. Il personale suddetto conserva altresi', a carico delle amministrazioni di appartenenza, il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali inerenti al rapporto, contemplato rispettivamente nelle lettere a) e b) dell'articolo 18, quando secondo la legislazione locale o in base al rapporto d'impiego con l'ente od organismo internazionale non abbia diritto a prestazioni corrispondenti per specie ed entita' a quelle suindicate. Limitatamente al personale ospedaliero di cui al successivo articolo 26, i contributi relativi a tali prestazioni assistenziali e previdenziali possono essere rimborsati dal Ministero degli affari esteri all'amministrazione di appartenenza.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art20 · fonte su Normattiva