Art. 23 — Corsi preparatori
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987. Leggi il testo vigente →
Il Dipartimento puo' svolgere, direttamente o a mezzo degli enti ed istituti specializzati di cui all'articolo 16, speciali corsi preparatori di orientamento o di avviamento ai compiti di collaborazione tecnica per il personale da inviare nei Paesi in via di sviluppo. I corsi possono essere organizzati d'intesa con associazioni, enti, societa' a partecipazione statale, societa' ed imprese private italiane che collaborino, nei modi previsti dalla presente legge, ai programmi di sviluppo dei Paesi ospitanti.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987
