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Il Dipartimento puo' svolgere, direttamente o a mezzo degli enti ed istituti specializzati di cui all'articolo 16, speciali corsi preparatori di orientamento o di avviamento ai compiti di collaborazione tecnica per il personale da inviare nei Paesi in via di sviluppo. I corsi possono essere organizzati d'intesa con associazioni, enti, societa' a partecipazione statale, societa' ed imprese private italiane che collaborino, nei modi previsti dalla presente legge, ai programmi di sviluppo dei Paesi ospitanti.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art23 · fonte su Normattiva