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Al termine del servizio, il Ministero degli affari esteri provvede a rilasciare, su rischiesta degli interessati, un apposito attestato da cui risultino la regolarita', la durata e la natura del servizio prestato. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

  • 1)nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;
  • 2)nell'ammissione agli impieghi privati, secondo le disposizioni generali sul collocamento. Il periodo di servizio e' computato in aggiunta ai limiti massimi di eta' per la partecipazione ai pubblici il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo dagli esperti di cui all'articolo 18 e' considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora i predetti esperti siano in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento. Ad ogni altro effetto giuridico, e salve piu' favorevoli disposizioni di leggi speciali, le attivita' di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui agli articoli 20, 21 e 33 della presente legge, sono riconosciute equivalenti ad analoghe attivita' professionali prestate nell'ambito nazionale.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art24 · fonte su Normattiva