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Il contratto di cui all'articolo 30 deve prevedere, oltre al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale:

  • a)il pagamento delle spese di trasferimento e di rimpatrio;
  • b)il godimento di ferie annuali retribuite;
  • c)la corresponsione di una indennita' di prima sistemazione nella misura prevista nel secondo comma dell'articolo 28;
  • d)la corresponsione, nei casi di durata superiore a tre mesi, di una indennita' di fine contratto, in misura non inferiore alla meta' della retribuzione fondamentale per ogni mese di servizio prestato, maggiorata rispettivamente del 20 per cento o del 40 per cento per coloro che rientrino in Italia da sedi disagiate o particolarmente disagiate. Le condizioni generali del contratto sono determinate con deliberazione del Comitato direzionale, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art31 · fonte su Normattiva