Art. 34 — Contenuto del contratto
Provvedimento abrogato dalla l. 26 febbraio 1987 n. 49.
Abrogato dal 1 marzo 1987
Provvedimento abrogato dalla l. 26 febbraio 1987 n. 49.
Abrogato dal 1 marzo 1987
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 (in tema di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), nelle parti in cui non prevedono il trattamento economico di maternità di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a favore delle volontarie in servizio civile, in quanto - premesso che detto servizio si svolge in esecuzione di un contratto di lavoro atipico a causa mista, nel quale con la gratuità di fondo della prestazione si combinano elementi di onerosità privi della nota specifica della corrispettività, integrati da altri benefici per il prestatore di lavoro a carico di terzi - il datore di lavoro (nella specie la Comunità Internazionale Volontari Laici) è soggetto solo all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, mentre per l'assicurazione per invalidità e vecchiaia e l'assicurazione per le malattie è prevista una disciplina speciale, secondo cui all'iscrizione devono provvedere gli stessi lavoratori interessati, ma con i contributi a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, cioè del Ministero degli Affari esteri, che è terzo rispetto al contratto. Pertanto, con riguardo alle enunciate peculiarità del rapporto, l'inapplicabilità della tutela speciale delle lavoratrici madri, e in particolare dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 1204, non contrasta con nessuno dei parametri costituzionali evocati dal giudice 'a quò: non con l'art. 3 Cost., perché il rapporto di cui si tratta ha natura e finalità diverse da quelle del contratto tipico di lavoro, al quale si riferisce la legge n. 1204 del 1971; non con l'art. 31 Cost., perché le misure economiche e le altre provvidenze per la tutela della maternità possono essere graduate dal legislatore in relazione alla diversità dei rapporti in cui è impegnato il lavoro della donna e dell'entità dei mezzi finanziari volta a volta disponibili; non, infine, con l'art. 32 Cost., perché la tutela costituzionale della salute non comporta per sé sola diritti a indennità economiche, mentre, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, nel caso di sopravvenienza del periodo di interdizione dal lavoro dopo la cessazione del rapporto di volontariato, la lavoratrice rimasta disoccupata può sempre accedere al servizio sanitario nazionale. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 32 cost. · Art. 34 Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1979
urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art34 · fonte su Normattiva