Art. 32 — Missioni non superiori a tre mesi - Retribuzione
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Il personale civile e militare di cui all'articolo 18, lettera a), ed eccezionalmente esperti qualificati designati allo scopo dal direttore generale del Dipartimento possono essere inviati all'estero in breve missione di durata non superiore a tre mesi e per le finalita' previste nell'articolo 1, nei limiti dei mezzi finanziari all'uopo determinati dal Comitato direzionale, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente d'appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o, per gli esperti come sopra designati, con decreto del presidente del Comitato direzionale, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 30, secondo comma. Per le missioni suindicate e' corrisposta dal Dipartimento una indennita' pari ad un trentesimo del trattamento economico previsto nel primo comma dell'articolo 28 o nel secondo comma dell'articolo 30 per ogni giorno di missione, con le modalita' di pagamento di cui all'articolo 209, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987
