Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Art. 36 — Registrazione del contratto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987. Leggi il testo vigente →

La qualifica di volontario in servizio civile e' attribuita con la registrazione del contratto di cui all'articolo 34, presso il Dipartimento. A tal fine il Dipartimento deve verificare la conformita' del contratto alle prescrizioni indicate nell'articolo 34, nonche' la sussistenza dei requisiti prescritti nell'articolo 33. Per quanto riguarda la formazione, le modalita' d'accertamento verranno definite con decreto del Ministro degli affari esteri, sentita la sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma. Copia del contratto registrato e' trasmessa dal Dipartimento alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 39.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art36 · fonte su Normattiva