Art. 37 — Riconoscimento di idoneita
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Gli enti, gli istituti e gli organismi pubblici o privati che operino nel settore del volontariato civile realizzando propri programmi, possono ottenere il riconoscimento d'idoneita' ai fini di cui al successivo terzo comma, con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere di una apposita sezione per il volontariato del Comitato consultivo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri e composta da nove membri, dei quali due sono scelti tra i membri del Comitato designati dalle associazioni o dagli enti indicati nella lettera c) dell'articolo 7 ed altri due tra quelli designati dalle confederazioni sindacali ai sensi della stessa norma. Gli altri componenti sono i rappresentanti in seno al Comitato dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale. Il riconoscimento d'idoneita' degli enti, istituti ed organismi di cui sopra, puo' essere dato a condizione che i medesimi risultino costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, non perseguano finalita' di lucro, diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, alla selezione, all'addestramento ed all'impiego dei volontari o all'attuazione dei propri programmi, ed accettino i controlli periodici che dovranno essere all'uopo stabiliti dal Dipartimento. La stessa sezione coadiuva il Dipartimento nelle funzioni di vigilanza sugli enti, istituti ed organismi succitati. Quando non trovi applicazione il disposto dell'articolo 16, agli enti, agli istituti ed agli organismi riconosciuti idonei ai sensi del precedente comma possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 14, lettera i), contributi o rimborsi spese per l'informazione, la selezione, la formazione e tutte le altre operazioni necessarie per il migliore impiego dei volontari; per le spese di equipaggiamento dei volontari stessi; per l'acquisto e il mantenimento dell'attrezzatura necessaria all'adempimento dei rispettivi compiti operativi; per gli oneri derivanti dalle assunzioni contrattuali di cui all'articolo 33, lettera b). I contributi di cui sopra sono concessi con priorita' in relazione ad iniziative di enti che provvedano, ai sensi dell'articolo 33, all'impiego dei volontari in Paesi in via di sviluppo. Quando i programmi di cooperazione predisposti dagli enti, dagli istituti e dagli organismi suindicati prevedano impegni pluriennali con impiego esclusivo o prevalente dei volontari in servizio civile, puo' essere accordato, sentito il parere della sezione speciale di cui all'articolo 15, un contributo non superiore al 50 per cento del costo complessivo del programma.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987
