I termini di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, sono prorogati di ventiquattro mesi. Ai fini della bollatura sanitaria i prodotti delle ditte coinvolte nell'evento franoso in localita' "La Lama" del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 1996, n. 2420, e di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, devono riportare in etichetta il bollo sanitario contenente il numero di riconoscimento CE dello stabilimento che ne ospita l'attivita' produttiva; qualora lo stabilimento ospite non sia ancora in possesso di riconoscimento di idoneita' CE, il bollo sanitario dovra' essere conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997, ed in esso, in sostituzione del numero di riconoscimento dello stabilimento, dovranno essere riportati gli estremi della presente legge.

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;483~art2 · fonte su Normattiva