Art. 4 — Funzioni di coordinamento del Ministero degli affari esteri
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Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti ed in attuazione degli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale, il Ministero degli affari esteri promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonche' tra questo e il settore privato, programmi operativi ed ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo; a tal fine esso cura l'adeguata pubblicita' degli indirizzi su richiamati e degli accordi in vigore, nonche' dei programmi governativi di cooperazione allo sviluppo. Gli enti pubblici e privati, le societa' e le aziende a partecipazione statale, le associazioni e le imprese private che intendano operare nel settore della cooperazione allo sviluppo, sono tenuti a conformare i propri interventi agli indirizzi stabiliti dal CIPES, nonche' a comunicare al Ministero degli affari esteri i propri progetti e le proprie proposte, sulla base delle informazioni di cui al primo comma del presente articolo. In mancanza delle suddette comunicazioni, o di corrispondenti richieste dei Paesi in via di sviluppo interessati, oppure nel caso di difformita' dei programmi o della loro attuazione dagli indirizzi di coordinamento del Ministero degli affari esteri, le iniziative di cui al precedente comma non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987
