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Art. 40 — Servizio militare: rinvio e dispensa

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I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'articolo 33 in Paesi extraeuropei e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale e' autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, nei limiti del contingente di cui all'articolo 43 ed alla condizione che il richiedente sia stato sottoposto a visita medica ed arruolato. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa. La definitiva dispensa dal servizio militare e' equiparata alla prestazione del servizio militare.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art40 · fonte su Normattiva