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Art. 41 — Servizio militare: modalità per il rinvio

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Per essere ammessi al rinvio di cui al primo comma del precedente articolo, gli interessati devono, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del proprio contingente o scaglione, presentare al Ministero della difesa, direttamente o per il tramite del Dipartimento, una domanda, corredata di copia del contratto di lavoro o di impiego di durata non inferiore ad un biennio, registrato dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 36. Il Ministero della difesa, esaminati i titoli ed i requisiti di ogni richiedente, provvede in ordine alle domande di rinvio nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 43 dandone comunicazione al Dipartimento. Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, l'interessato deve raggiungere il Paese di destinazione ed iniziarvi le proprie prestazioni, sotto pena di decadenza dal beneficio del rinvio.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art41 · fonte su Normattiva