Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Art. 43 — Contingente dei rinvii
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987. Leggi il testo vigente →
Il numero complessivo dei rinvii e' determinato ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello degli affari esteri, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987
