Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Art. 45 — Operatività della legge 15 dicembre 1971, n. 1222

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I programmi di cooperazione tecnica gia' deliberati o in corso di esecuzione in base alla legge 15 dicembre 1971, n. 1222, restano operanti anche dopo l'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando verranno nominati i nuovi organi di amministrazione attiva e consultivi previsti dalla presente legge, le rispettive funzioni verranno espletate dai corrispondenti organi previsti dalla citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art45 · fonte su Normattiva