Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Art. 46 — Abrogazione di norme: disposizioni transitorie
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987. Leggi il testo vigente →
Fermo il disposto del precedente articolo, le legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge sono abrogate. Fino a quando saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le norme precedentemente in vigore.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987
