Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Art. 5 — Criteri prioritari nell'utilizzazione dei finanziamenti
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Nell'ambito degli indirizzi fissati dal CIPES, la ripartizione delle disponibilita' finanziarie destinate all'attuazione della presente legge sara' effettuata tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri:
- a)armonizzare le iniziative di cooperazione con i programmi stabiliti a favore dei Paesi in via di sviluppo dalla Comunita' economica europea e correlare i programmi bilaterali con quelli multilaterali cui l'Italia partecipa;
- b)favorire la realizzazione di programmi e progetti integrati per singoli Paesi o gruppi di Paesi della stessa area geografica, con lo scopo di contribuire al piu' ampio potenziamento delle loro strutture e capacita' produttive;
- c)promuovere programmi idonei ad agevolare la compartecipazione finanziaria, tecnica ed operativa dei Paesi in via di sviluppo, nonche' la partecipazione, anche con interventi combinati, di altri Paesi interessati;
- d)garantire un adeguato volume di interventi a favore di Paesi e di aree geografiche che abbiano particolari rapporti con l'Italia.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987
