[1]Utilizzazione delle risorse

[2]1. Il Fondo fornisce i mezzi di finanziamento per i progetti e programmi tendenti a promuovere lo sviluppo economico sul territorio dei membri. Esso procura tali mezzi di finanziamento ai membri la cui situazione e le cui prospettive economiche esigono mezzi di finanziamento a condizioni privilegiate. 2. I mezzi di finanziamento forniti dal Fondo sono destinati ai fini che, a giudizio del Fondo, sono altamente prioritari dal punto di vista dello sviluppo, tenuto conto dei bisogni della regione o delle regioni considerate e, salvo circostanze speciali, sono destinati a progetti o a gruppi di progetti specifici, in particolare a quelli iscritti nel quadro dei programmi nazionali, regionali o sub-regionali, ivi compresa la concessione di mezzi di finanziamento alle banche nazionali di sviluppo o ad altre appropriate istituzioni per consentire loro di accordare prestiti per il finanziamento di progetti specifici approvati dal Fondo.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art14 · fonte su Normattiva