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Nella presente legge con la denominazione semplificata di cooperazione tecnica sono identificate e disciplinate le iniziative dirette a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale dei Paesi in via di sviluppo. I programmi italiani di cooperazione tecnica devono armonizzarsi, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel piu' vasto quadro della collaborazione italiana con i Paesi in via di sviluppo, comprendente anche la cooperazione finanziaria e quella commerciale; devono altresi' adeguarsi agli accordi bilaterali e multilaterali e agli impegni derivanti dalla partecipazione italiana ai programmi promossi per la medesima finalita' da enti e organismi internazionali.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art1 · fonte su Normattiva