Provvedimento abrogato dalla l. 9 febbraio 1979, n. 38.
Abrogato dal 1 marzo 1979
Provvedimento abrogato dalla l. 9 febbraio 1979, n. 38.
Abrogato dal 1 marzo 1979
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2 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979. 124 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il Ministero degli affari esteri sovraintende al coordinamento, nell'ambito del settore pubblico e tra questo e il settore privato, delle iniziative e dei programmi operativi di cooperazione tecnica. A tal fine gli enti ed istituti pubblici e le societa' ed aziende a partecipazione statale, nonche' le associazioni, gli enti, le societa' e le imprese private sono tenuti a comunicare al Ministero degli affari esteri le proprie iniziative ed i propri programmi di cooperazione tecnica. In mancanza della suddetta comunicazione o nel caso in cui si verifichi difformita' dei programmi dagli indirizzi di coordinamento proposti ed approvati dal Ministero degli affari esteri, le iniziative promosse dagli organismi di cui al precedente comma non vengono considerate iniziative di cooperazione tecnica agli effetti dell'applicazione della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1979, N. 38
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art2 · fonte del testo