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Il Ministero degli affari esteri sovraintende al coordinamento, nell'ambito del settore pubblico e tra questo e il settore privato, delle iniziative e dei programmi operativi di cooperazione tecnica. A tal fine gli enti ed istituti pubblici e le societa' ed aziende a partecipazione statale, nonche' le associazioni, gli enti, le societa' e le imprese private sono tenuti a comunicare al Ministero degli affari esteri le proprie iniziative ed i propri programmi di cooperazione tecnica. In mancanza della suddetta comunicazione o nel caso in cui si verifichi difformita' dei programmi dagli indirizzi di coordinamento proposti ed approvati dal Ministero degli affari esteri, le iniziative promosse dagli organismi di cui al precedente comma non vengono considerate iniziative di cooperazione tecnica agli effetti dell'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979
