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Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge sono autorizzate le seguenti spese: milioni 7.500 per l'anno 1972, milioni 8.500 per l'anno 1973, milioni 10.000 per l'anno 1974, milioni 11.000 per l'anno 1975, milioni 13.000 per l'anno 1976. Con lo stanziamento di cui sopra si provvede altresi' alle spese per il funzionamento del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 3, per l'attrezzatura del Servizio di cui all'articolo 7 e per la partecipazione e l'eventuale contribuzione italiana a congressi, conferenze e seminari sulla cooperazione tecnica e sul volontariato civile. Alla copertura della spesa di milioni 7.500 relativa all'anno 1972 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme non impegnate negli anni di competenza saranno utilizzate negli anni successivi.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1972 al 29 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art39 · fonte su Normattiva