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Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge sono autorizzate le seguenti spese: milioni 7.500 per l'anno 1972, milioni 8.500 per l'anno 1973, milioni 10.000 per l'anno 1974, milioni 11.000 per l'anno 1975, milioni 13.000 per l'anno 1976.2 Con lo stanziamento di cui sopra si provvede altresi' alle spese per il funzionamento del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 3, per l'attrezzatura del Servizio di cui all'articolo 7 e per la partecipazione e l'eventuale contribuzione italiana a congressi, conferenze e seminari sulla cooperazione tecnica e sul volontariato civile. Alla copertura della spesa di milioni 7.500 relativa all'anno 1972 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme non impegnate negli anni di competenza saranno utilizzate negli anni successivi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 maggio 1975, n. 195

2

La L. 19 maggio 1975, n. 195 ha disposto (con l'articolo unico) che per l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni ad integrazione delle somme gia' previste dal primo comma dell'articolo 39 della stessa legge per gli anni 1974 e 1975.

Testo in vigore dal 29 giugno 1975 al 1 marzo 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art39 · fonte su Normattiva