Ai fini dello sviluppo dell'economia agricola nazionale gli organi di cui ai successivi articoli 3 e 4 provvedono, a partire dall'anno 1978, a fissare gli indirizzi generali e gli obiettivi, nonche' al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, ivi comprese le colture ai fini di trasformazione industriale, della forestazione, dell'irrigazione, delle colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivicoltura, della vitivinicoltura, nonche' della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, mediante un piano nazionale e programmi regionali secondo quanto previsto dalla presente legge. Il piano nazionale e i programmi regionali hanno durata quinquennale; per i settori relativi alla forestazione e alla irrigazione hanno durata decennale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Testo vigente dal 22 dicembre 1983
