Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, indicano gli obiettivi, anche quantitativi, della politica di sviluppo delle produzioni ortoflorofrutticole, ivi comprese le colture a fini di trasformazione industriale, ed i criteri di massima per gli interventi pubblici nel settore, tenuto conto sia della esigenza di realizzare gradualmente condizioni di efficienza della produzione, sia della esigenza di potenziare le esportazioni anche attraverso il miglioramento qualitativo delle colture. Gli interventi di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 avranno riguardo soprattutto alle iniziative concernenti la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti ortoflorofrutticoli. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Testo vigente dal 22 dicembre 1983
