Gli stanziamenti previsti per gli interventi nei settori di cui alla presente legge, sulla base di leggi gia' in vigore, iscritti in esercizi precedenti del bilancio statale, sono ricompresi nel piano nazionale ove non siano stati impegnati precedentemente alla entrata in vigore della presente legge. Dei finanziamenti previsti dalla presente legge per interventi di competenza nazionale, e' riservata una quota non inferiore al 40 per cento, da utilizzare globalmente nei territori meridionali. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Testo vigente dal 22 dicembre 1983
