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Gli stanziamenti previsti per gli interventi nei settori di cui alla presente legge, sulla base di leggi gia' in vigore, iscritti in esercizi precedenti del bilancio statale, sono ricompresi nel piano nazionale ove non siano stati impegnati precedentemente alla entrata in vigore della presente legge. Dei finanziamenti previsti dalla presente legge per interventi di competenza nazionale, e' riservata una quota non inferiore al 40 per cento, da utilizzare globalmente nei territori meridionali.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1978 al 22 dicembre 1983
