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[1]Gli atti relativi all'acquisto e all'espropriazione degli immobili necessari per la costruzione e gli aumenti patrimoniali delle filovie e delle loro dipendenze ed accessori sono soggetti soltanto al pagamento dell'imposta fissa di registro di lire 20 e dell'imposta fissa ipotecaria di trascrizione di lire 20.

[2]Tali atti possono essere stesi nelle forme consentite per i beni soggetti ad espropriazione per opere di pubblica utilita' eseguite nell'interesse dello Stato.

[3]La registrazione con la sola imposta fissa di lire 20 si applica altresi':

  • a)a tutti gli atti di concessione di filovie nonche' alle relative convenzioni addizionali;
  • b)a tutti gli atti con i quali l'originario concessionario ceda ad altri l'avuta concessione, oppure subconceda l'esercizio della linea filoviaria;
  • c)a tutti gli atti con cui gli Enti locali accordino sussidi per le filovie;
  • d)a tutti gli atti riguardanti gli appalti per l'impianto elettrico nonche' le provviste dei materiali, esclusa la provvista di energia elettrica.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Dalla Zona di operazioni, addi' 19 giugno 1940-XVIII

[6]VITTORIO EMANUELE

[7]Mussolini - Host Venturi - Di Revel

[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-19;840~art2 · fonte del testo